Statuto

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del Terzo Settore”,  una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “Centro Informazione Biblica – aps” con sede legale nel comune di Carpi (MO).

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo.

In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:

– la conoscenza biblica, matrice di gran parte della cultura occidentale, attraverso programmi di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di lettura nell’ambito storico, artistico, filosofico e letterario;

– la ricerca scientifica e lo studio comparato della storia delle religioni, sia come arricchimento culturale che come stimolo per un approfondimento personale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di    interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

  1. organizzazione di conferenze e corsi di formazione;
  2. realizzazione di attività multimediali e iniziative editoriali;
  3. valorizzazione del proprio patrimonio librario (biblioteca ed emeroteca) tramite fruizione e consultazione a beneficio degli associati.
  4. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e private

per la promozione e l’esercizio delle sue attività.

  1. collaborazione con associazioni e istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  2. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e ricerca fondi
  3. lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo  o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
  4. d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  1. g) erogazioni liberali di associati e di terzi;
  2. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita di manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere  ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo  perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore

 

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad  osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o tramite un socio espressamente delegato.

 

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano  concorrere al perseguimento degli stessi.

L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

  1. a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
  2. b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  3. c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

 

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

  1. a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

  1. b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  2. c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

  1. a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. c) ad accedere alle cariche associative;
  4. d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di richiederne copia previa domanda scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Presidente emerito
  5. L’Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo  potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

L’associazione si dota di un organo di controllo come disciplinato dall’art 30 del codice del terzo settore  in caso di raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa.

 

Art.8 L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. b) approva il bilancio;
  3. c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

  1. d) delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
  2. e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  3. f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  4. g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  5. h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  6. i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
  7. l) nomina e revoca il presidente emerito.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto – da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione – , contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione al meno 15 giorni prima dell’assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

  1. le proposte di modifica dello statuto;
  2. i programmi delle attività;
  3. l’ammissione di nuovi soci;
  4. l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
  5. il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione
  6. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
  7. tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
  8. la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
  9. tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e –  in assenza di entrambi – dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.10 Il Presidente e il Presidente emerito

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-  Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e,  in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L’assemblea può nominare un presidente emerito tra persone che si sono distinte per l’attività svolta a favore dell’associazione e per meriti culturali.

Il presidente emerito è nominato a vita, salvo revoca da deliberare in assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Il presidente emerito è un invitato permanente alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea con diritto di parola e non di voto.

Art. 11 Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 13 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Carpi, 5 maggio 2021

I soci fondatori